Bilancio e rendicontazione delle farmacie comunali: gli obblighi per le società partecipate
Le farmacie comunali italiane — oltre 1.700 esercizi pubblici riuniti in Assofarm, per un giro d’affari complessivo di 1,7 miliardi di euro — operano quasi sempre attraverso società a partecipazione pubblica: S.r.l. o S.p.A. controllate dai Comuni. Questa struttura impone un doppio binario di rendicontazione: da un lato il bilancio d’esercizio della società, dall’altro gli adempimenti che il Testo Unico sulle Società Partecipate (D.Lgs. 175/2016, TUSP) pone in capo all’ente socio.
Quando la rendicontazione è carente, il rischio non è solo formale. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano ogni anno il rispetto degli obblighi, e le contestazioni possono tradursi in responsabilità erariale per gli amministratori.
1. La revisione periodica: art. 20 TUSP
L’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 impone a ogni amministrazione pubblica socia di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni. Per le farmacie comunali, l’analisi deve verificare se la partecipazione soddisfa ancora i requisiti dell’art. 4 (attività ammissibili) e dell’art. 20, comma 2 (assenza di cause di razionalizzazione).
La delibera della Corte dei conti Emilia-Romagna n. 34/2026 ha ribadito che la ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2023, con relazione sullo stato di attuazione, va trasmessa al MEF e alla Sezione di controllo competente entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’analisi. La mancata o tardiva trasmissione configura inadempimento.
Per il Comune che controlla una farmacia, gli esiti possibili sono tre:
- Mantenimento senza interventi: la partecipazione è conforme.
- Mantenimento con interventi di razionalizzazione: riduzione dei costi, fusione, reinternalizzazione.
- Dismissione: cessione della quota o liquidazione della società.
La Corte dei conti Marche, già nel 2013, aveva chiarito che la gestione di una farmacia in forma societaria nei piccoli Comuni non è soggetta all’obbligo automatico di dismissione, purché l’attività resti riconducibile ai compiti istituzionali dell’ente.
2. La relazione sul governo societario: art. 6 TUSP
L’articolo 6, comma 3 del TUSP prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e informino l’assemblea dei soci sullo stato di salute della società. Nella prassi, questo obbligo si traduce nella relazione annuale sul governo societario, pubblicata insieme al bilancio d’esercizio.
Casi concreti di farmacie comunali mostrano come questa relazione includa:
- La composizione e la durata degli organi (CdA e organo di controllo), nel rispetto dell’art. 11 TUSP che limita il numero dei componenti.
- I compensi degli amministratori, parametrati ai risultati secondo l’art. 11, comma 6 TUSP.
- I rapporti con l’ente controllante: obiettivi fissati dal Comune, livelli di servizio, indicatori di performance.
- Il monitoraggio dei rischi specifici del settore farmaceutico: margini in calo, rotazione delle scorte, esposizione verso il SSN.
3. Trasparenza e obblighi di pubblicazione
L’articolo 22 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016) impone al Comune socio di pubblicare e aggiornare nella sezione “Amministrazione trasparente” l’elenco degli enti partecipati, le funzioni attribuite, le attività svolte e i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi.
La delibera ANAC n. 1310/2016 ha precisato che i provvedimenti con cui l’ente socio fissa gli obiettivi sulle spese di funzionamento della partecipata vanno pubblicati nella sottosezione dedicata. Questo significa che ogni nuovo investimento della farmacia comunale — un ampliamento dei locali, l’acquisto di apparecchiature per la telemedicina, l’avvio di un nuovo servizio — genera un obbligo di pubblicazione a cascata sia per la società sia per il Comune.
4. Il bilancio consolidato dell’ente locale
I Comuni con società partecipate sono tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile). La farmacia comunale rientra nel perimetro di consolidamento quando il Comune detiene il controllo o un’influenza significativa (partecipazione superiore al 20%).
Il bilancio consolidato va approvato entro il 30 settembre dell’esercizio successivo. Per l’ente socio, questo implica che i dati della farmacia devono essere disponibili, riconciliati e rettificati nei tempi previsti dalla normativa contabile. Ritardi o incongruenze nei bilanci della partecipata si ripercuotono sul consolidato del Comune.
5. Il D.Lgs. 201/2022 e la qualificazione del servizio
Il decreto legislativo 201/2022 ha riformato la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Per le farmacie comunali, la qualificazione come servizio pubblico locale dipende dalla forma di affidamento adottata dall’ente. Il Comune di Arezzo, ad esempio, nella delibera di revisione periodica al 31 dicembre 2024, ha approvato contestualmente la “situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201/2022.
Questa doppia delibera — revisione delle partecipate e ricognizione dei servizi — è destinata a diventare prassi consolidata per tutti i Comuni con farmacie in gestione diretta o in house.
Perché un audit preventivo è necessario
La sovrapposizione di obblighi — bilancio d’esercizio, relazione sul governo societario, revisione periodica art. 20, trasparenza D.Lgs. 33/2013, bilancio consolidato dell’ente — rende la rendicontazione delle farmacie comunali un processo complesso, con scadenze diverse e interlocutori multipli (revisore della società, organo di controllo interno del Comune, Corte dei conti, ANAC).
Un audit mirato consente di verificare l’allineamento tra tutti gli adempimenti, individuare eventuali lacune e definire un piano di adeguamento prima che un controllo esterno li renda urgenti.
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ContattaciFonti
- D.Lgs. 175/2016 (TUSP) — Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, artt. 4, 6, 11, 20
- Corte dei conti Emilia-Romagna, delibera n. 34/2026 — Ricognizione ordinaria partecipazioni al 31/12/2023 e relazione sullo stato di attuazione (fonte)
- Corte dei conti Marche, 2013 — Parere sulla gestione di farmacie comunali nei piccoli Comuni (Quotidiano Sanità)
- D.Lgs. 33/2013, art. 22 (modificato dal D.Lgs. 97/2016) — Obblighi di pubblicazione per enti controllati e partecipati
- Delibera ANAC n. 1310/2016 — Linee guida sulla trasparenza delle società partecipate
- D.Lgs. 118/2011 — Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, bilancio consolidato
- D.Lgs. 201/2022 — Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, art. 30
- Comune di Arezzo, delibera consiliare n. 156/2025 — Revisione periodica partecipazioni al 31/12/2024 (fonte)
- Assofarm / Banca del Fucino, novembre 2025 — Accordo per servizi bancari dedicati: oltre 1.700 esercizi pubblici, 1,7 miliardi di fatturato (Farmacista33)
Questo articolo è redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI Act, Reg. UE 2024/1689, art. 50). Titolare del trattamento: Andrea Torresi, Torresi & Associati S.r.l., Corso Umberto I° 161, 62012 Civitanova Marche (MC).