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Riforma farmacie comunali 2026: TUSP, delega farmaceutica e obblighi di bilancio

28 ottobre 2026 · Andrea Torresi, Commercialista · 7 min lettura

Il 2026 segna un punto di svolta normativo per le farmacie comunali italiane. Tre provvedimenti convergono nello stesso anno: la delega al Governo per il Testo Unico della legislazione farmaceutica (Atto Senato 1786, approvato dal Senato il 7 ottobre 2026), la stabilizzazione della farmacia dei servizi con la Legge di Bilancio 2026 e la scadenza ordinaria della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Per le società partecipate che gestiscono farmacie comunali — oltre 1.600 esercizi pubblici secondo Assofarm — questa convergenza genera un carico di adempimenti che va pianificato con anticipo, pena il rischio di contestazioni da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.


1. La delega per il Testo Unico farmaceutico

L’articolo 1 del disegno di legge delega (A.S. 1786, ora alla Camera come A.C. 3135) affida al Governo il compito di riordinare l’intera legislazione farmaceutica attraverso uno o più decreti legislativi, con scadenza fissata al 31 dicembre 2026.

Il testo, approvato con modifiche dalla Commissione Sanità del Senato, rafforza il ruolo delle farmacie territoriali, introduce una stretta sulle concentrazioni proprietarie e disciplina l’aderenza terapeutica. Ogni decreto attuativo dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica che certifichi l’assenza di nuovi oneri o, in caso contrario, indichi le risorse e le coperture necessarie.

Le farmacie comunali sono direttamente interessate su almeno tre fronti:

La Fondazione Gimbe, in audizione al Senato, ha giudicato la delega troppo generica, con criteri direttivi vaghi e risorse certe solo per i sistemi informativi. Le critiche segnalano un rischio concreto: i decreti attuativi potrebbero imporre obblighi operativi e rendicontativi senza adeguate coperture finanziarie, scaricando i costi sulle società partecipate.


2. La farmacia dei servizi: 50 milioni strutturali

I commi 351–356 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) stabilizzano il modello della farmacia dei servizi, che era in fase sperimentale dal 2018. Tutte le farmacie convenzionate — pubbliche e private — sono ora riconosciute come erogatori di prestazioni sanitarie per il SSN.

Il finanziamento è vincolato: 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, nell’ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard. Questi fondi non possono essere destinati ad altro e vanno ripartiti tra le Regioni, cui spetta definire la remunerazione dei singoli servizi (comma 353).

Per le farmacie comunali, le implicazioni di bilancio sono tre:


3. La revisione periodica art. 20 TUSP: scadenza 31 dicembre

L’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 impone a ogni amministrazione pubblica socia di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate. Per il 2026, la revisione riguarda le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2025.

Il provvedimento va adottato entro il 31 dicembre 2026, trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio del MEF (applicativo “Partecipazioni”, ai sensi dell’art. 15 TUSP).

Per la farmacia comunale, l’analisi deve verificare:

La mancata adozione del piano di revisione comporta una sanzione pecuniaria per gli enti locali (art. 20, comma 7 TUSP). La Corte dei conti Marche, già nel 2013, ha chiarito che i Comuni sotto i 30.000 abitanti non sono soggetti all’obbligo automatico di dismissione delle partecipazioni in farmacie comunali, purché l’attività resti riconducibile ai compiti istituzionali dell’ente.


4. Il D.Lgs. 201/2022 e la doppia delibera

Il decreto legislativo 201/2022 ha riformato la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La qualificazione della farmacia comunale come servizio pubblico locale dipende dalla forma di affidamento adottata dall’ente.

Il Comune di Arezzo, nella delibera consiliare n. 156/2025 sulla revisione delle partecipazioni al 31 dicembre 2024, ha approvato contestualmente la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201/2022. Questa doppia delibera — revisione delle partecipate e ricognizione dei servizi — è destinata a diventare prassi per tutti i Comuni con farmacie in gestione diretta o in house.

Per le farmacie comunali gestite in forma societaria, il combinato TUSP / D.Lgs. 201/2022 implica che il bilancio della partecipata non è più un adempimento isolato: è la base documentale su cui il Comune costruisce sia la revisione delle partecipazioni sia la ricognizione dei servizi.


5. Obblighi di trasparenza e bilancio consolidato

Il quadro si completa con due ulteriori adempimenti:

Trasparenza (D.Lgs. 33/2013, art. 22): il Comune socio deve pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” l’elenco degli enti partecipati, le attività svolte e i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi. La delibera ANAC n. 1310/2016 impone anche la pubblicazione dei provvedimenti sulle spese di funzionamento della partecipata.

Bilancio consolidato (D.Lgs. 118/2011): la farmacia comunale rientra nel perimetro di consolidamento quando il Comune detiene il controllo o un’influenza significativa (partecipazione superiore al 20%). L’approvazione è fissata al 30 settembre dell’esercizio successivo: i dati della partecipata devono essere disponibili, riconciliati e rettificati nei tempi previsti.


Come prepararsi: una checklist per il 2026

La sovrapposizione di scadenze richiede una pianificazione integrata tra la società partecipata e il Comune socio:

  1. Entro Q3 2026: approvare il bilancio d’esercizio 2025 della partecipata e verificare il requisito di gestione in attivo per l’accesso ai nuovi servizi.
  2. Entro il 30 settembre: fornire al Comune i dati per il bilancio consolidato.
  3. Entro il 31 dicembre: adottare la delibera di revisione periodica ex art. 20 TUSP (partecipazioni al 31/12/2025) e, ove applicabile, la ricognizione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022.
  4. In parallelo: adeguare il piano industriale ai decreti attuativi della delega farmaceutica, prevedendo investimenti e ricavi legati alla farmacia dei servizi.
  5. Aggiornare la sezione “Amministrazione trasparente” del Comune con i dati di bilancio aggiornati e i provvedimenti sulle spese di funzionamento.

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Fonti

  1. D.Lgs. 175/2016 (TUSP) — Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, artt. 4, 15, 20
  2. Atto Senato 1786 / Camera A.C. 3135 — Delega al Governo per il Testo Unico della legislazione farmaceutica, approvato dal Senato il 7 ottobre 2026 (Senato)
  3. Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), commi 351–356 — Stabilizzazione della farmacia dei servizi, 50 milioni annui a decorrere dal 2026 (Quotidiano Sanità)
  4. Fondazione Gimbe — Audizione al Senato sulla delega farmaceutica: criteri direttivi vaghi, risorse certe solo per sistemi informativi (Quotidiano Sanità)
  5. D.Lgs. 201/2022 — Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, art. 30
  6. Comune di Arezzo, delibera consiliare n. 156/2025 — Revisione periodica partecipazioni al 31/12/2024 e ricognizione servizi pubblici locali (fonte)
  7. Corte dei conti Marche, 2013 — Parere sulle farmacie comunali nei piccoli Comuni: niente dismissione automatica (Quotidiano Sanità)
  8. D.Lgs. 33/2013, art. 22 — Obblighi di pubblicazione per enti controllati e partecipati
  9. Delibera ANAC n. 1310/2016 — Linee guida sulla trasparenza delle società partecipate
  10. D.Lgs. 118/2011 — Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali, bilancio consolidato

Questo articolo è redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI Act, Reg. UE 2024/1689, art. 50). Titolare del trattamento: Andrea Torresi, Torresi & Associati S.r.l., Corso Umberto I° 161, 62012 Civitanova Marche (MC).